2.3 Per “Foreground”: si intende il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche nuove che
sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo dedotte nell’attività di ricerca e generate da ogni
Consorziato in relazione alla propria parte di ricerca.
2.4 Il Background detenuto a qualsiasi titolo da ciascun Consorziato, anche se protetto da diritti di
proprietà intellettuale, è e rimane di proprietà di detto Consorziato. Ciascun consorziato potrà rende-
re disponibile – a condizioni da definirsi di volta in volta - agli altri Consorziati coinvolti nel medesi-
mo progetto di ricerca di cui al Consorzio il proprio Background che sia necessario per l’esecuzione
del progetto di ricerca medesimo e potrà concedere loro Licenze d’Uso – a condizioni da definirsi - su
detto Background solo ed esclusivamente per consentire l’esecuzione dei compiti del Progetto di Ri-
cerca e con cessazione immediata – senza necessità di comunicazione alcuna - di detto utilizzo nel
momento in cui il Progetto di Ricerca è completato.
2.5
I Consorziati riconoscono espressamente che ciascuno di essi sarà titolare esclusivo dei diritti
sul Foreground da esso generati. Nel caso di Foreground su progetti di ricerca generati congiunta-
mente da più Consorziati e per i quali non sia possibile separare i contributi delle singole parti queste
ultime concorderanno fra di loro, con separato Accordo, la ripartizione ed i termini di esercizio dei
relativi diritti di proprietà e di concessione a terzi di diritti su tali Risultati, nel rispetto delle presenti
disposizioni. In caso non si raggiunga l’Accordo la ripartizione avverrà in base alle rispettive quote di
progetto delle parti.
2.6
Ciascun Consorziato sarà libero di proteggere il Foreground da esso generato nel corso del
Progetto di Ricerca di cui al Consorzio a proprie spese, secondo le forme di tutela legale e per
l’ambito territoriale che riterrà più opportuni. Nel caso di proprietà congiunta, i Consorziati compro-
prietari concorderanno fra di loro, con separato Accordo, le forme e l’ambito di tale tutela e la ripar-
tizione dei compiti e delle spese per l’ottenimento delle eventuali privative nel rispetto delle presenti
disposizioni.
(Art. 3) DIVIETI E/O OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
3.1 Ai fini del presente Regolamento per “Informazioni” si intende:
(a) tutte le informazioni, inclusi brevetti, schede riassuntive di brevetti, descrizioni di tecnologie, bre-
vettate o in corso di brevettazione, nonché atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se
non specificatamente qualificate come “riservate”) delle quali in qualsiasi modo i Consorziati venis-
sero in possesso;
(b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dal persona-
le delle Parti, dai loro consulenti o dal personale e/o i consulenti che contengano, riproducano o deri-
vino dalle Informazioni di cui alla precedente lettera (a).
3.2 Il termine Informazioni non include le informazioni:
(a) che i Consorziati saranno in grado di provare con idonea documentazione essere, al momento in
cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico;
(b) che dopo essere state comunicate diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a
che vedere con una inadempienza dei Consorziati o delle persone collegate agli obblighi specificati
nel presente Regolamento;
(c) che i Consorziati saranno in grado di provare con idonea documentazione essere già nella rispet-
tiva conoscenza prima che venissero fornite;
(d) che saranno richieste dai Consorziati in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive
emanate da qualsiasi autorità che abbia competenza in materia. In tal caso, sarà obbligo dei Consor-
ziati consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo ai tempi, forme e contenuti di qualsiasi an-
nuncio o divulgazione o informazione necessaria.
3.3 Con il presente Regolamento i Consorziati si impegnano a considerare strettamente riservate e
comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza le Informazioni. Inoltre si impegnano a non
copiare e, in qualsiasi modo o forma, riprodurre, in tutto o in parte, le Informazioni salvo ove neces-
sario per esigenze operative.
3.4
Ai sensi del presente Regolamento, i Consorziati si intendono autorizzati a comunicare le In-
formazioni:
(a) ai rispettivi amministratori, dipendenti ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria per